Bene la definizione più ampia di startup ma la Siae?

Con il DL lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno è stato allargato il perimetro della definizione di startup innovativa. In sostanza, è stato abrogato l’obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie. Come sottolineato dall’avvocato Alessandro Lerro, «lo scopo è quello di favorire l’occupazione, il Governo ha modificato la disciplina delle start up innovative, raccogliendo anche numerose osservazioni che venivano dagli operatori e dall’industria, ed ha allargato notevolmente l’ambito di applicazione del Decreto Crescita 2.0» Si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l’identificazione del carattere innovativo della startup, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l’accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE. Al novero delle tecnologie qualificanti è stato aggiunto il software. Ma in che senso registrato alla Siae? Esiste un registro pubblico per il software. La registrazione è prevista solo per i software pubblicati (??) e deve essere accompagnata dal deposito di un disco ottico (CD-ROM) contenente il programma per elaboratore. Non è obbligatoria ma comporta un versamento in denaro (qui le tariffe).  La ratio sfugge. Un po’. Inserire il software è una buona cosa anche perché il 60% delle startup lavora con il digitale. Ma perché restringere il campo come recita il testo al "titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”. Si può immaginare che abbia senso nel caso di cause per plagio. In sostanza il primo che registra è il legittimo proprietario del codice. Sul sito infatti viene spiegato che sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. “Autore del software è la persona fisica che lo ha creato..All’autore spettano, oltre ai diritti morali, anche i diritti di utilizzazione economica, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte”. Resta da capire quanti abbiano registrato il proprio sofware alla Siae. Anzi, forse c'è poco da capire.

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